Il Dpcm del 26 aprile ha concesso la parziale ripresa di alcune attività produttive e commerciali. Il testo è un piccolo passo in avanti per quanto riguarda la situazione degli Agenti di Commercio: fra le attività autorizzate c’è anche il codice Ateco 46, che comprende anche l’intermediazione commerciale.
A partire dal 4 maggio tutti gli Agenti di Commercio, identificati dal codice Ateco 46, saranno autorizzati a spostarsi ma sempre per comprovate necessità lavorative. Non si tratta di quindi di un ritorno a una situazione pre-crisi. Ci si potrà spostare solamente se non è stato possibile svolgere la propria attività attraverso strumenti telematici come il telefono o internet.
A tale scopo consigliamo tutti gli Agenti di Commercio di avere sempre sé questa documentazione:
- Modello autocertificazione – a breve sarà disponibile in allegato all’articolo;
- Visura camerale da cui risulti l’attività di agenzia attraverso uno dei sottocodici ATECO;
- Mandato di agenzia (consigliato per gli spostamenti regionali).
Ai colleghi raccomandiamo la massima prudenza e di spostarsi solo per reali necessità lavorative per la propria tutela e per non correre rischi per la propria salute. A tal proposito è stata chiesta alle associazioni datoriali la definizione di un protocollo per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 specifico per l’attività di Agente di Commercio.
Nell’attesa rimangono le basilari norme sanitarie, come l’utilizzo di strumenti di protezione individuale (guanti e mascherine), il lavaggio frequente delle mani e il mantenimento delle distanze di sicurezza durante gli incontri.
Sarà nostra premura fornire ogni eventuale aggiornamento e chiarimento su questa pagina.